Dog Angels nasce con "atto di costituzione associazione" riconosciuto dalla Repubblica Italiana del 8 ottobre 1996 e registrato a Milano il 15 ottobre 1996 presso lo studio notarile Ajello-Sormani  repertorio n° 152060 raccolta n° 39893. Lo statuto originario è stato in seguito modificato dall'Assemblea Straordinaria del 4 dicembre 2008.

 

Qui sotto riportiamo lo Statuto attualmente in vigore a seguito della riforma del codice del terzo settore con il Decreto Legislativo 117/2017 deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano Uffico Territoriale 4 in data 9 maggio 2019  serie 3 n° 1637 e successivamente a seguito di delibera dell'Assemblea del 23/05/2022 integrato con Atto di Rettifica registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano Uffico Territoriale 4 in data 28 ottobre 2022  serie 3 n° 3925.

STATUTO

 

Dog Angels Associazione Italiana Protezione Animali OdV

 

ART. 1

 

DENOMINAZIONE E SEDE

 

1.     È costituita, l’associazione denominata: “Dog Angels Associazione Italiana Protezione Animali OdV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

 

      2.     L’associazione ha sede legale nel Comune di San Donato Milanese e la sua durata è illimitata.

 

3.     Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. 

 

ART. 2

 

FINALITÀ

 

     1.     L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

 

·       favorire la protezione e la tutela degli animali e delle risorse ambientali e prevenire il randagismo;

 

·       sostenere la costruzione di rapporti fra uomo e animali improntati ad una visione non antropocentrica e rispettosa di qualsiasi forma di vita.

 

·       promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste.

 

ART 3

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

 

     1.     L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

 

e)    interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

 

      2.     In particolare l’associazione si propone di:

 

-       prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;

 

-       sostenere attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello di unione europea e contribuire all’introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d’affezione ispirata alla legge quadro 281/91;

 

-       collaborare con enti pubblici, nella tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo;

 

-       realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all’applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell’ambiente;

 

-       esercitare funzioni di vigilanza per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali;

 

-       prendere in affido cani e altri animali d’affezione di proprietari privati in difficoltà per un’eventuale successiva cessione a persone;

 

-       prendere in affido cani e altri animali di responsabilità di enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;

 

-       collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli enti pubblici;

 

-       Realizzare incontri di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l’ambiente.

 

     3.     Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

 

ART. 4

 

ATTIVITÀ DIVERSE

 

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

  

ART. 5

 

RACCOLTA FONDI

 

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 6

 

AMMISSIONE

 

      1.     Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

 

      2.     L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

 

      3.     Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

 

      4.     I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

 

a)     I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.

 

b)     I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

 

c)     I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

 

      5.     L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

 

     6.     L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Garanti (se istituito) o in alternativa l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

 

7.     Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

ART. 7

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

     1.     I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

 

     2.     La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell’associazione, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

 

      3.     L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

 

      4.     Ciascun associato ha diritto:

 

a)     di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

 

b)     di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

 

c)     di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

 

d)     di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

 

e)     di recedere in qualsiasi momento.

 

      5.     Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

 

      6.     Ciascun associato ha il dovere di:

 

a)     rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

 

b)     attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

 

c)     versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal consiglio direttivo

 

ART. 8

 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

      1.     La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell’associazione, non versamento della quota annuale o esclusione.

 

     2.     L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

 

      3.     L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

 

      4.     La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

 

     5.     La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

 

      6.     L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 

ART. 9

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

 

      1.     L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

     2.     Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

ART. 10

 

ORGANI SOCIALI

 

      1.     Gli organi dell’associazione sono:

 

a)     l’assemblea dei soci;

 

b)     il consiglio direttivo;

 

c)     il presidente;

 

d)     l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

 

e)     Il Collegio dei Garanti, se nominato.

 

      2.     Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

 

      3.     Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

 

ART. 11

 

ASSEMBLEA

 

      1.     L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

 

     2.     L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

 

     3.     Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

 

      4.     L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

 

      5.     I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

 

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

 

      6.     Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

 

      7.     Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo.

 

ART. 12

 

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

 

      1.     L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

 

a)     eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

 

b)     eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

 

c)     approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

 

d)     approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

 

e)     deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

 

f)      deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

 

g)     ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

 

h)     approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

 

i)      deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

      2.     L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

 

deliberare sulle modificazioni dello statuto;

 

deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

 

ART. 13

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

      1.     L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

 

      2.     L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

 

 3.     L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni  prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

 

ART. 14

 

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

 

      1.     L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

 

      2.     L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

 

      3.     L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

 

     4.     Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

 

      5.     In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

 

      6.     All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscriver unitamente al Presidente.

 

     7.     I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

 

      8.     Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

 

      9.     Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 

ART. 15

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

     1.     Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

      2.     Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

 

      3.     Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

 

     4.     Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

      5.     I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

 

ART. 16

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

     1.     Il consiglio direttivo ha il compito di:

 

a)     compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

 

b)     deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

 

c)     amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

 

d)     predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

e)     predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di giugno; e il bilancio consuntivo;

 

f)      proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

 

g)     gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea; 

 

h)     determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

 

i)      accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

 

j)      deliberare in merito all’esclusione di soci;

 

k)     proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

 

l)      eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

 

m)   nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

 

n)     ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

 

o)     assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

 

p)     istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

 

q)     nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

 

r)      delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

 

s)     assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

ART. 17

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

     1.     Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

     2.     Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

 

    3.     Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     4.     Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

 

     5.     Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

 

      6.     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     7.     Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

 

ART. 18

 

IL PRESIDENTE

 

     1.     Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

 

      2.     Il presidente:

 

-       ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

 

-       dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

 

-       può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

 

-       ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

 

-       convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

 

-       sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

 

-       in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

      3.     In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

     4.     Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

ART. 19

 

IL SEGRETARIO

 

1.     Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

 

ART. 20

 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

 

     1.     L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

 

     2.     I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

    3.     L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

 

     4.     L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

 

5.     I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 21

 

COLLEGIO DEI GARANTI

 

     1.     L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

2.     Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure. 

 

ART. 22

 

LIBRI SOCIALI

 

      1.     L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

 

a.     il libro degli associati;

 

b.     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

 

c.      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

 

d.     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

 

e.     il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

 

     2.     I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

 

    3.     I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

 

4.     Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

 

ART. 23

 

RISORSE ECONOMICHE

 

      1.     Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

 

a)     quote sociali

 

b)     contributi pubblici;

 

c)     contributi privati;

 

d)     donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

 

e)     rendite patrimoniali;

 

f)      rimborsi derivanti da convenzioni;

 

g)     fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

 

h)     rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

 

i)      entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

 

j)      altre entrate espressamente previste dalla legge;

 

k)     eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

 

 ART. 24

 

SCRITTURE CONTABILI

 

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

ART. 25

 

ESERCIZIO SOCIALE

 

      1.     L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

 

     2.     Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.

 

     3.     Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

 

     4.     La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

 

     5.     Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

 

     6.     Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

 

     7.     La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

 

ART. 26

 

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

 

     1.     L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

 

     2.     Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 27

 

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

 

     1.     Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

 

     2.     L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

ART. 28

 

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

 

1.     In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

ART. 29

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

1.     Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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